Importanza dei documenti di comparazione nell’indagine peritale su base grafologica

La domanda più frequente che il Grafologo specializzato in Grafologia peritale/giudiziaria si sente porre è senza dubbio la seguente:” La Grafologia può garantire la certezza a proposito dell’autenticità o dell’apocrifia di un documento?”

In base alla letteratura nel campo ed alla mia personale esperienza la risposta può essere affermativa, ma solo a certe condizioni: in primo luogo sono ovviamente fondamentali le capacità professionali del Consulente, capacità che devono essere acquisite attraverso corsi e scuole qualificate, che insegnino una tecnica rigorosa e sperimentata e che siano maturate con l’esperienza acquisita sul campo (un Grafologo non si può e non si deve improvvisare!); altrettanto indispensabili sono poi i cosiddetti “strumenti” grazie ai quali viene effettuato il lavoro di indagine peritale.

Con questo termine non mi riferisco solo alla strumentazione tecnica in senso stretto (sicuramente molto importante ma che può non bastare se mancano un occhio allenato ed una preparazione adeguata), ma anche ai documenti comparativi, cioè quei documenti sicuramente autografi che vengono messi a confronto con il documento in contestazione per accertarne l’autenticità o la falsità.

“Documenti sicuramente autografi” sono ovviamente atti notarili, firme depositate, manoscritti vergati alla presenza di testimoni attendibili; l’utilizzo di documenti di cui non si conosce con certezza l’origine può essere causa di deduzioni errate: si pensi ad esempio ad una cartolina, sulla quale spesso firma, in buona fede, una persona in vece di un’altra!

Per poter stabilire se, ad esempio, un testamento è autentico, bisogna disporre di documenti, vergati dal de cuius, idonei dal punto di vista quantitativo (e questo è ovvio) e particolarmente dal punto di vista qualitativo. La scrittura può subire cambiamenti con l’età, a causa di malattie, di particolari condizioni soggettive ed oggettive, e quindi poter lavorare su documenti il più possibile coevi al documento contestato assume particolare importanza (ad esempio nel caso in cui allo scrivente sia stato diagnosticato il morbo di Parkinson, o il morbo di Alzheimer, patologie oggetto di interessanti e valide ricerche grafologiche).

Per effettuare un’analisi grafologica esaustiva altrettanto preziosi sono i documenti dello stesso tipo del documento in verifica. Per fare un esempio, se il documento contestato è una firma su un assegno i documenti di comparazione più utili sono proprio assegni, moduli e specimen bancari: questo perché il formato del documento, la presenza o meno di linee prestampate, possono ripercuotersi sulla dimensione e sull’impostazione spaziale della scrittura.

L’idoneità dei documenti di comparazione nell’indagine peritale è invece talvolta sottovalutata perché se ne ignora l’importanza, e spesso capita che, per stabilire l’autenticità o l’apocrifia di un testamento, siano a disposizione solo poche firme, che non sono sufficienti per valutare correttamente l’autenticità del testo e/o della data (sappiamo che un testamento olografo, per essere valido, deve essere autentico in tutte le sue parti: data, testo e firma).

Poter disporre di adeguati documenti di confronto, inoltre, aiuta ad evitare eventuali pre-giudizi da cui possono non essere del tutto immuni anche esperti Grafologi.

Infine, è importantissimo effettuare l’esame grafologico, se possibile, su documenti in originale (il che consente di effettuare l’analisi della pressione ed il tratto, che spesso si rivela risolutiva), o almeno su fotocopie di buona qualità; ad esempio, la presenza di zigrinature nel tratto causata dalla trasmissione a mezzo fax del documento in analisi può essere erroneamente attribuita dall’occhio non esperto a tremori o incertezze dello scrivente, e questo può concorrere a formulare conclusioni sbagliate. Inoltre, le fotocopie potrebbero nascondere eventuali alterazioni del documento riprodotto.

A questo proposito una recente assemblea dell’ADEG (Association Déontologique Européenne de Graphologues) ha discusso la proposta di poter lavorare in qualche caso su fotocopie – e quindi di cambiare l’art. 10 del Codice Deontologico Europeo che cita testualmente “Il Grafologo deve rifiutarsi di lavorare su documenti inviati per fax o fotocopiati poiché la qualità del tratto ne risulta alterata”: la proposta è stata rifiutata a maggioranza dall’assemblea e quindi il Codice Deontologico non sarà modificato (da “La graphologie” – aprile 2008).

Sempre in merito all’uso di fotocopie, Bruno Vettorazzo, in “Grafologia giudiziaria e perizia grafica” (collana “Teoria e pratica del diritto”, Giuffrè, 2004 – 2° ed.) scrive di “esigere l’originale salvochè sia indisponibile (distrutto, introvabile, non ispezionabile) sempreché si possa fare l’indagine sulla fotocopia (chiara)”.

Spesso infatti capita che sia impossibile reperire scritture in originale, soprattutto nel caso di persone, magari di una certa età, che nella vita hanno scritto poco: il Grafologo dovrà quindi valutare l’opportunità di lavorare su fotocopie, a condizione naturalmente che siano di buona qualità, ed a sua discrezione esprimere le conclusioni in termini di poche/buone/ottime probabilità (senza cedere alla tentazione di dare risposte certe per “fare bella figura”).

Da non sottovalutare anche la grande utilità delle informazioni cosiddette “extragrafologiche”, quali, ad esempio, il livello di istruzione della persona di cui si esamina la scrittura, le sue condizioni di salute, l’eventuale assunzione di farmaci e di quale tipo.

Sempre per quanto riguarda i documenti di comparazione, soprattutto in campo penale viene utilizzato il saggio grafico, che costituisce uno strumento veramente utile solo se il Perito Grafologo è in grado di prepararlo ed organizzarlo nei dettagli: ogni caso è un caso a sé e quindi ogni saggio grafico deve essere diverso dagli altri: sarà prima di tutto il buon senso a far sì che il Perito Grafologo, di volta in volta, lo organizzi e lo formuli nel modo più efficace.

Per tutti i motivi fin qui esposti, è auspicabile una fattiva e proficua collaborazione tra il Consulente Tecnico d’Ufficio ed il Giudice, tra il Consulente Tecnico di Parte e l’Avvocato, volta a reperire e selezionare documenti di confronto idonei quantitativamente e qualitativamente ed a conoscere tutte quelle informazioni utili per una valutazione esaustiva finale: a queste condizioni si può giungere molto spesso a conclusioni certe e sicure circa l’autenticità o l’apocrifia di un documento e quindi rispondere affermativamente alla domanda formulata all’inizio.